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CONDIZIONI GENERALI
General sales terms & conditions • Allgemeine verkaufsbedingungen • Conditions générales • Condiciones generales
7 - PAGAMENTI
7.1 Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettua- ti dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine presso il domicilio del Fornitore o presso l’Istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.
7.2 Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.
8 - GARANZIA
8.1 Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, in- tendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei mate- riali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
8.2 La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.3 Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i pro- dotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
8.4 Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei pro- dotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
8.5 La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati mon- tati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
9 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
9.1 Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon fun- zionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoi- draulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assu- me, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Forni- tore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneu- matiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione,
nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comun- que circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
9.2 In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimen- to di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme supe- riori al valore della merce fornita.
10 - RISERVA DI PROPRIETÀ
10.1Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
11.1 Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolu- tiva espressa, qualora il Cliente:
1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5; 3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 3.4.
11.2 Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggetta- to ad una qualsiasi procedura concorsuale.
12 - RECESSO CONVENZIONALE
12.1 Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto.
13 - LEGGE APPLICABILE
13.1 Tutti i contratti di fornitura con l’estero disciplinati dalle pre- senti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
14 - FORO COMPETENTE
14.1 Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, inter- pretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l’azione sia promos- sa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro del Fornitore, ove invece l’azione sia promossa dal Fornitore è competente oltre al Foro del Fornitore medesimo ogni altro Foro stabilito per legge.
(Solo per Italia) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: 5 - Consegne; 7 - Pa- gamenti; 8 - Garanzia; 9 - Responsabilità del Fornitore; 11 - Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva; 12 - Recesso convenzionale; 14 - Foro com- petente.
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